Articolo1 Denominazione – Sede – Durata


E’ costituita con sede legale in Pignataro Maggiore, via G. Santella, n.5, Pignataro Maggiore (CE), l’Associazione denominata “Insieme per l’Unità dei Popoli – ONLUS”.
La durata dell’Associazione è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con le modalità previste dalla legge vigente.
Nella denominazione della Associazione, in tutti i segni distintivi e nelle comunicazioni rivolte al pubblico l’Associazione utilizzerà la locuzione «Organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l’acronimo «ONLUS».


Articolo 2 Scopo

L’Associazione non ha scopo di lucro. E’ una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/97 e successive integrazioni e modifiche.
Fine dell’Associazione è il favorire lo sviluppo di quei Paesi che attualmente sono più svantaggiati economicamente e socialmente, affinché ciascun popolo sia posto in condizioni di svolgere pienamente il suo ruolo insostituibile nel consesso di tutti i popoli, traendo la propria prosperità dall’aver saputo far partecipe l’umanità delle proprie particolari ricchezze.
Per il raggiungimento delle sue finalità, l’Associazione, anche mediante raccolta di fondi, si propone di promuovere ed attuare iniziative che:

  • realizzino o sostengano programmi di cooperazione economico-produttiva, per la promozione dello sviluppo, soprattutto nei Paesi in maggiore difficoltà economica;
  • realizzino o sostengano programmi di cooperazione tecnica per la formazione professionale nei paesi in via di sviluppo, con l’attivazione anche di borse di studio e corsi, in particolare per i giovani;
  • realizzino o sostengano programmi di sviluppo socio economico nel campo: agricolo, educativo, alimentare, della salute di base, artigianale ed abitativo; promuovano o sostengano progetti di solidarietà a distanza per l’infanzia mediante programmi alimentari, di alfabetizzazione e di scolarizzazione, educativi, sanitari, ricreativi;
  • sostengano attività di promozione dei diritti dell’infanzia attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo ovvero mediante il ricorso ai servizi di adozione a distanza svolti anche da altre associazioni; sensibilizzino l’opinione pubblica ai valori della solidarietà, della pace, della salvaguardia dei diritti umani, della cooperazione e dello sviluppo nonché alla cultura del dialogo fra i popoli, eventualmente anche attraverso attività editoriali svolte direttamente o indirettamente;
  • promuovano o sostengano attività di formazione ed aggiornamento per il personale direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (ATA) delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado sui temi concernenti l’educazione alla pace, al rispetto dei diritti umani, allo sviluppo, alla mondialità, all’intercultura, l’educazione ambientale e tutto ciò che possa favorire la pacifica convivenza e il dialogo fra i popoli;
  • realizzino incontri, dibattiti, corsi, convegni, manifestazioni artistiche, culturali sulle tematiche di cui alle lettere f) e g), per studenti, insegnanti, genitori, educatori e per chiunque sia interessato; promuovano e sostengano: l’assistenza e la formazione dei giovani; gli scambi giovanili a livello europeo ed extra europeo; il volontariato a livello nazionale ed europeo, specialmente giovanile; esperienze comunitarie di lavoro e di studio, manifestazioni, spettacoli, incontri a livello locale, nazionale ed internazionale consoni alle finalità dell’Associazione. Le attività dell’associazione, con particolare riguardo a quelle di formazione, saranno destinate ad arrecare benefici esclusivamente a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ovvero a collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

L’Associazione intende svolgere tali compiti anche indirettamente, attraverso altre O.N.G. o O.N.L.U.S che perseguano le medesime finalità indicate nel presente articolo. L’Associazione potrà compiere ogni azione, atto, negozio, direttamente o indirettamente strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali. L’associazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti ed organismi specializzati, anche mediante appositi accordi e convenzioni. E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle dirette al perseguimento di finalità di solidarietà sociale. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 460/97 e successive integrazioni e modifiche. E’ vietata la distribuzione, anche in via indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.


Articolo 3 Patrimonio e finanziamenti

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dai contributi degli associati;
  • da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione e per attività direttamente connesse a quelle istituzionali;
  • da eventuali elargizioni o contributi a titolo di liberalità da soggetti privati e pubblici, donazioni, eredità e lasciti.

L’accettazione di contributi o elargizioni gravate da condizioni è subordinata a delibera del Consiglio di Amministrazione.


Articolo 4 Adesione all’Associazione

Gli associati possono essere persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che aderiscono allo Statuto.
La domanda di ammissione va presentata al Consiglio di Amministrazione che ne decide insindacabilmente l’accoglimento.


Articolo 5 Diritti e doveri degli associati
Gli associati possono aderire solo se maggiorenni. Essi hanno uguali diritti e doveri ed in modo paritario partecipano all’attività dell’Associazione. L’adesione alla Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando la facoltà di recesso. L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo per gli associati di osservare lo statuto, le deliberazioni degli organi statutari, ed, in generale, di adempiere a tutti gli obblighi che la qualità di associato comporta.
Gli associati che sono persone giuridiche hanno diritto nell’Assemblea ad un solo voto e partecipano all’attività dell’Associazione per mezzo di rappresentanti da essi specificatamente designati allo scopo.
Le persone designate ai sensi del precedente comma partecipano all’Assemblea e possono essere eletti quali componenti degli organi statutari dell’Associazione. La rinuncia alla o la revoca della designazione comporta anche la obbligatorietà delle dimissioni dalle cariche ricoperte nell’ambito dell’Associazione.


Articolo 6 Recesso ed esclusione dall’Associazione
La facoltà di recesso dall’Associazione può essere esercitata in qualsiasi momento.
L’Assemblea può deliberare con il voto favorevole di due terzi degli associati presenti l’esclusione di un associato per gravi motivi.
La qualità di associato non è trasmissibile.
Il recesso, l’esclusione o comunque la cessazione di appartenenza all’Associazione non comporta in alcun caso la restituzione delle quote versate che restano pertanto acquisite all’Associazione.
Le quote non sono rivalutabili.


Articolo 7 Sostenitori esterni

E’ consentito che l’Associazione benefici di sostegni economici o in natura di persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private che pur non aderendo all’Associazione, prestino aiuti o eroghino elargizioni finalizzati all’attività o ad iniziative specifiche intraprese dall’Associazione.

 

Articolo 8 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli Associati; il Consiglio di Amministrazione; il Collegio dei Sindaci.


Articolo 9 Assemblea degli Associati
Ogni associato ha diritto ad un voto e non può rappresentare, per delega, più di cinque associati. L’invio della delega può avvenire anche attraverso fax o posta elettronica.
La delega può essere conferita soltanto ad altro associato. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce a norma del successivo Articolo 11, ovvero, qualora manchi anche il Vice Presidente, dal Consigliere più anziano.


L’Assemblea degli Associati:

  • determina il numero e nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
  • nomina i componenti e il Presidente del Collegio dei Sindaci;
  • definisce gli indirizzi operativi dell’Associazione e delibera i programmi di attività;
  • delibera sul bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno e sugli eventuali avanzi di gestione che dovranno essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività di cui all’Art. 2; delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto; delibera sulle responsabilità degli amministratori ; delibera sugli altri oggetti relativi alla gestione dell’Associazione che vengano sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci;
  • delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione.L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile per deliberare sul bilancio.

L’Assemblea è convocata tutte le volte che se ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta del Collegio dei Sindaci, della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione o di almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea è convocata con lettera raccomandata A.R. contenente l’ordine del giorno, da inviarsi almeno sette giorni prima, oppure mediante fax o posta elettronica almeno tre giorni prima.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sociale, sulla liquidazione, sulla nomina e poteri dei liquidatori.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno di degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea risultano da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; le funzioni di Segretario possono essere svolte da un Notaio ovvero da un associato scelto dal Presidente.
In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalle norme in vigore.


Articolo 10 Consiglio di Amministrazione


Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre membri, scelti fra gli associati.
I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, possono essere rieletti e possono essere in ogni momento revocati per giusta causa dall’assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l’attuazione dello statuto e delle delibere dell’Assemblea, di curare l’amministrazione dell’associazione, di compiere ogni altra operazione direttamente o indirettamente strumentale al raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quanto, ai sensi dello statuto e delle vigenti leggi viene riservato agli altri organi.
In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

  • eleggere tra i propri membri, se non nominati dall’Assemblea, il Presidente che è anche Presidente dell’Associazione ed il Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; predisporre le proposte di programmi di attività;
  • redigere il bilancio al 31 dicembre di ogni anno da sottoporre alla delibera dell’Assemblea entro il 30 aprile successivo;
  • assumere il personale dipendente e fissarne la retribuzione, ovvero conferire a terzi i servizi strumentali alle attività svolte dall’Associazione: decidere in ordine agli incarichi professionali, legali, tecnici o altri da affidare a soggetti
    esterni all’Associazione;
  • delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente ed eventualmente ad altri componenti il Consiglio di Amministrazione determinandone i limiti. Può conferire procure speciali a terzi per incarichi specifici.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, da chi lo sostituisce a norma del successivo articolo 11.
La convocazione è effettuata mediante lettera spedita almeno cinque giorni prima oppure mediante comunicazione telefonica o via fax o via posta elettronica almeno ventiquattro ore prima.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e ogni qualvolta gliene venga fatta richiesta da uno degli Amministratori, o dal Collegio dei Sindaci.
Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono validamente adottate a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, delegando ad esso parte delle proprie attribuzioni.


Articolo 11 Presidente dell’Associazione


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente dell’Associazione.
La rappresentanza legale dell’Associazione è conferita al Presidente e al Vice Presidente disgiuntamente.
In caso di assenza o impedimento, la funzione di Presidente dell’Associazione e di Presidente del Consiglio di Amministrazione viene assunta dal Vice Presidente, ovvero in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.


Articolo 12 Collegio dei Sindaci


Il collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche estranei all’Associazione. I componenti e il Presidente del Collegio dei Sindaci sono nominati dall’Assemblea degli associati, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le funzioni e le competenze dei Sindaci sono disciplinate dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le norme di legge riguardanti le associazioni e con il presente statuto. Articolo 13 Gratuità delle cariche sociali
Le funzioni di Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione, e membro e Presidente del Collegio dei Sindaci vengono svolte gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento dell’incarico. Articolo 14 Norme di rinvio al Codice Civile. Per quanto non espressamente previsto nello Statuto si rinvia al Codice Civile, Libro I°, titolo II, capo II ed alle relative norme di attuazione. Articolo 15 Scioglimento dell’Associazione
L’assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell’Associazione con le maggioranze previste dall’Art. 9, dispone la devoluzione del patrimonio sociale ai sensi dell’ultimo comma dello stesso articolo, e nomina i liquidatori, stabilendone il compenso e i poteri.